Applicabile alla bancarotta societaria l’aggravante del danno di rilevante gravità
La Cassazione sposa la tesi della totale equiparazione tra bancarotta propria e bancarotta impropria o societaria
Si va sempre più consolidando l’orientamento giurisprudenziale per cui il reato di bancarotta fraudolenta societaria attuato tramite operazioni dolose, di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942, integra una “eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale”. Da ciò deriva che per la responsabilità degli amministratori è sufficiente la dimostrazione della consapevolezza e della volontà della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, unita all’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa; senza che debba essere ulteriormente provata l’effettiva volontà dell’evento fallimentare.
Tale principio viene nuovamente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 18092
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41