La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni sulle semplificazioni
Gentile Redazione,
pare che Karl Marx abbia pronunciato la famosa frase “la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni”. Non so a che cosa si riferisse all’epoca, ma se vivesse al giorno d’oggi sono sicuro che si riferirebbe alle buone intenzioni del nostro legislatore fiscale in tema di semplificazioni!
Allora: con la legge di bilancio 2017 viene completamente riformato il regime contabile dei “semplificati” prevedendo ben tre diverse modalità di tenuta della contabilità (tutto per semplificare, ovvio...). Tra le tante innovazioni, una devo dire che aveva positivamente colpito i nostri piccoli clienti e cioè il fatto che, nella determinazione del reddito d’impresa, non contava più il valore delle rimanenze finali.
La logica conseguenza che tutti ne hanno tratto (io compreso, lo ammetto) è stata quella di ritenere che non fosse più necessario perdere tempo nel fare l’inventario di fine anno, adempimento sempre vissuto da tutti i piccoli con notevole fastidio.
SBAGLIATO! Nel quadro RG per l’anno 2017, sono sì stati tolti i righi RG8 e RG9 presenti nel modello precedente (rimanenze finali), ma al loro posto è stato inserito il rigo RG38 dove, in tre diverse caselle, va indicato il valore delle rimanenze finali ai fini del loro “monitoraggio”!
E naturalmente tale dato va poi preso in considerazione anche nella compilazione degli studi di settore, già morti ma poi mirabilmente risorti.
Vorrei rivolgermi al fenomenale personaggio che ha pensato tutto ciò: se le rimanenze finali non contano più, per quale diavolo di motivo dovrei arrabattarmi per calcolarne il valore? Per permettere a lei di farne il “monitoraggio”? E comunque, perché non me lo ha detto prima (la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 non dice nulla al riguardo), in modo che potessi almeno organizzarmi?
Egregio fenomeno, le ricordo che i modelli per la dichiarazione dei redditi 2017 (che contengono la sorpresa!) sono stati approvati il 30 gennaio 2018: l’inventario andava fatto il 31 dicembre 2017. Come la mettiamo?
Potrei continuare con i forfetari che, pur non avendo obblighi contabili, devono compilare il quadro RS con dati che si possono ricavare soltanto da una contabilità.
Potrei parlare dell’obbligo di riportare, nella dichiarazione annuale IVA, i dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute, dopo che gli stessi sono già stati comunicati telematicamente e quindi sono già a disposizione dell’Agenzia (è una palese violazione della legge sul procedimento amministrativo).
E chissà per quanto potrei continuare.
Secondo me, all’inferno ci siamo già, e sarebbe ora di finirla di continuare a lastricarne la strada.
Pietro Morassi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
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