Aumenti dell’imposta sulla pubblicità post 26 giugno 2012 illegittimi
Se la delibera comunale è stata emessa dopo tale data è da ritenersi illegittima: non poteva essere introdotta o confermata, anche tacitamente
Con la risoluzione n. 2 di ieri, 14 maggio 2018, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che gli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, taciti o espliciti, introdotti dopo il 26 giugno 2012, non sono validi.
La vicenda ha origine con l’abrogazione, ad opera dell’art. 23 comma 7 del DL 22 giugno 2012 n. 83, della norma contenuta nell’art. 11 comma 10 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 che prevedeva che le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, potessero “essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici
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