ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

In consultazione pubblica le proposte della Commissione Ue per tassare l’economia digitale

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 maggio 2018

x
STAMPA

Il Ministero dell’Economia ha aperto una procedura pubblica di consultazione, riguardante il pacchetto di proposte della Commissione Ue per la tassazione dell’economia digitale. Fino al prossimo 22 giugno associazioni economico professionali, professionisti, centri di ricerca e università e privati cittadini potranno inviare le proprie osservazioni.

Il 21 marzo 2018, infatti, la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione intitolata “È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l’economia digitale”, nella quale vengono illustrate le proposte del pacchetto per la tassazione equa dell’economia digitale, composte da due direttive e da una raccomandazione.

Nel dettaglio, la proposta di Direttiva COM(2018)147, che introduce una soluzione di tassazione per l’economia digitale strutturata e di lungo periodo, prevede l’integrazione, nella nozione attuale di stabile organizzazione, del concetto di “presenza digitale significativa”, che si aggiunge senza limitare o modificare le disposizioni europee o nazionali vigenti in materia di individuazione di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro ai fini della tassazione societaria.

La proposta di Direttiva COM(2018)148 introduce invece, quale soluzione di breve termine, un’imposta indiretta sui ricavi generati da alcuni servizi digitali caratterizzati dall’interazione dell’utente stesso come fattore fondamentale e imprescindibile. 

La Raccomandazione C(2018) 1650 del 21 marzo 2018 sulla tassazione delle società con presenza digitale significativa suggerisce infine di rinegoziare le rispettive Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con Stati terzi al fine di modificarle introducendovi, coerentemente con le novità costituite dalla direttiva sulla soluzione di lungo periodo, il concetto di “presenza digitale significativa” e i conseguenti elementi da prendere in considerazione nell’attribuzione di utili alla stessa. Ciò in virtù del fatto che le proposte di direttive si applicano solo agli Stati Ue e non possono applicarsi ove sia in vigore un Trattato contro le doppie imposizioni tra uno Stato membro e uno Stato terzo.


TORNA SU