Escluso il rinvio per la fattura elettronica nel settore dei carburanti
La Commissione speciale del Senato ha ritenuto inammissibili gli emendamenti al disegno di legge di conversione del c.d. “decreto Alitalia” che prevedevano semplificazioni nel settore delle cessioni di carburanti.
In particolare, è stata esclusa la possibilità di istituire un “doppio binario” nelle modalità di certificazione delle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione nei confronti di soggetti passivi IVA.
Infatti, in deroga all’obbligo di fatturazione elettronica disposto dalla legge di bilancio 2018 con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’emendamento avrebbe consentito agli impianti stradali e autostradali di distribuzione di continuare a documentare tali operazioni, fino al 31 dicembre 2018, con le modalità finora previste dal DPR 444/97, ossia anche mediante la compilazione della scheda carburante, in alternativa all’emissione della fattura elettronica.
È stato altresì respinto l’emendamento che richiedeva di esplicitare la “non tassabilità” del credito d’imposta previsto in favore degli stessi distributori di carburante. Si ricorda, infatti, che, a fronte delle nuove disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità delle spese per carburante introdotte dalla legge di bilancio 2018, l’art. 1 comma 924 della L. 205/2017 ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, debito o prepagate.