L’informazione riservata si valuta al momento della domanda di diffusione
La Corte Ue si pronuncia sul segreto professionale nell’attività di vigilanza sugli strumenti finanziari
Le autorità di vigilanza per i mercati degli strumenti finanziari, così come tutti i soggetti che con queste collaborano, sono tenute al rispetto del segreto per quanto riguarda le “informazioni riservate” come definite dalla Direttiva 2004/39/CE.
L’art. 54 di tale Direttiva richiede, infatti, che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per queste, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto di tali autorità od organismi, siano soggetti all’obbligo del segreto professionale. Quest’obbligo implica che le informazioni riservate ricevute nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata che non
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