Regime 42 applicabile all’importazione anche se il cessionario cambia
È sufficiente dimostrare che i beni siano davvero trasportati in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica
Con sentenza di ieri, riferita alla causa C-108/17, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilità di applicare, all’atto dell’immissione in libera pratica di beni di provenienza extra Ue, il regime doganale “42” anche laddove sia stato indicato sul DAU (o equivalente) il numero identificativo IVA di un cessionario diverso da quello effettivo.
Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 143 della direttiva 2006/112/CE recepito in Italia dall’art. 67 commi 2-bis e 2-ter del DPR 633/72.
Affinché l’immissione in libera pratica possa fruire del regime “42” e, dunque, della non applicazione dell’IVA all’importazione, secondo la Corte è essenziale (e sufficiente) che siano soddisfatte tutte le condizioni sostanziali che legittimano
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