IVA dovuta solo sulla TIA2 dal 30 giugno 2010
Alla TIA1, anche dopo tale data, continua ad applicarsi l’art. 49 del DLgs. 22/1997: si tratta di un tributo e quindi non è assoggettabile a IVA
La c.d. TIA2 ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA, cosicché, ove tale Tariffa sia stata in concreto adottata dal Comune, esercitando la specifica facoltà concessa in tal senso dalla legge, a decorrere dal
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