IVA dovuta solo sulla TIA2 dal 30 giugno 2010
Alla TIA1, anche dopo tale data, continua ad applicarsi l’art. 49 del DLgs. 22/1997: si tratta di un tributo e quindi non è assoggettabile a IVA
La c.d. TIA2 ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA, cosicché, ove tale Tariffa sia stata in concreto adottata dal Comune, esercitando la specifica facoltà concessa in tal senso dalla legge, a decorrere dal 30 giugno 2010, è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sulle relative fatture. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la corposa ordinanza n. 16332 depositata ieri.
Occorre ricordare, innanzitutto, che la tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) era stata introdotta con l’art. 49 del DLgs. 22/1997, in sostituzione della vecchia TARSU di cui al DLgs. 507/1993.
Sia in dottrina che in giurisprudenza si era a lungo discusso sulla natura tributaria o privatistica della tariffa, sino a quando, finalmente, nel 2009 si pronunciò la Corte Costituzionale, ...
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