La Cassazione «vincola» la residenza fiscale all’iscrizione all’AIRE
I giudici di legittimità non tengono però conto delle Convenzioni internazionali
Si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all’art. 2 del TUIR, e il trasferimento all’estero non rileva finché non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune italiano.
Lo afferma la Cassazione, nell’ordinanza n. 16634, depositata ieri, confermando un orientamento già accolto dalla Suprema Corte (Cass. nn. 21970/2015 e 1215/98) e criticato dalla dottrina (si veda “Iscrizione all’AIRE non decisiva per la valutazione della residenza fiscale” del 16 maggio 2018).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate rinveniva la residenza fiscale italiana in capo a un soggetto che, pur essendosi trasferito nel Regno Unito, dove svolgeva la ...
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