Spetta a ciascun erede della partecipazione il controllo sulla srl
Il provvedimento d’urgenza può essere accompagnato da una sanzione correlata al ritardo
È il diritto di controllo dei soci di srl, ex art. 2476 comma 2 c.c., il tema centrale di un interessante provvedimento cautelare del Tribunale di Venezia del 20 giugno scorso.
Si ricorda, innanzitutto, come il diritto di controllo in questione sia un diritto potestativo che può utilizzarsi anche nella fase liquidatoria e che richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore di srl, a nulla rilevando la consistenza della quota di capitale sociale di cui si è titolari. Ciò vale anche in presenza di una situazione di comproprietà della partecipazione quale conseguenza dell’acquisizione della stessa per effetto di successione universale mortis causa.
L’art. 2468 comma 5 c.c., peraltro, prevede che i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da ...
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