Indebita compensazione se si paga con crediti inesistenti a seguito di accollo fiscale
Per la Cassazione l’art. 17 del DLgs. n. 241/97, oltre a non prevedere l’accollo, richiede che la compensazione avvenga solo tra gli stessi soggetti
Integra il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. n. 74/2000 il pagamento di debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta inesistenti a seguito del cosiddetto accollo fiscale, in quanto l’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 non solo non prevede il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti.
In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 29870 depositata ieri, in conformità a precedente giurisprudenza (Cass. n. 6945/2017), osservando anche che la responsabilità del soggetto accollante discende proprio dall’attività concorsuale svolta nell’operazione di accollo fiscale illecito posta in essere, dovendosi differenziare l’ascrivibilità a titolo diretto
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