Con la sospensione per inadempimento dell’obbligo formativo niente tirocinanti in studio
Nuovi chiarimenti da parte del CNDCEC sulle sanzioni da comminare per il mancato rispetto degli obblighi formativi.
Con il Pronto Ordini n. 115/2018, l’ente risponde a tre quesiti, riprendendo, con la prima risposta, quanto già spiegato con l’informativa n. 60/2018 in materia di sanzioni accessorie per chi non ha raggiunto il monte crediti previsto (si veda “Niente esclusione dagli elenchi per l’inadempimento degli obblighi formativi” del 4 agosto).
Nello specifico, si tratta dell’esclusione dagli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’autorità giudiziaria, della P.A. o di enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame, di cui all’art. 15, comma 9 del Codice delle sanzioni. Tale sanzione, ha ribadito il CNDCEC, non è stata riproposta nel nuovo regolamento per la formazione professionale continua, in vigore dal 1° gennaio 2018, e deve quindi ritenersi implicitamente abrogata.
Con gli altri due quesiti, gli Ordini territoriali hanno chiesto al Consiglio nazionale di chiarire quale tipo di sanzione irrogata per inadempimento dell’obbligo formativo faccia scattare la previsione di cui all’art. 15, comma 4 del Codice delle sanzioni, che preclude al dominus non in regola di accogliere nuovi praticanti, e quali riflessi abbia la sanzione irrogata allo stesso dominus sui rapporti di tirocinio già in essere.
A questo proposito, il CNDCEC spiega che solo il provvedimento di sospensione preclude al dominus la possibilità di assumere nuovi tirocinanti, imponendogli di trasferire presso altro dominus i tirocinanti già presenti nello studio, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”. Tali previsioni, dunque, non scattano in caso di censura.
Quanto, invece, agli effetti sui rapporti in essere con i tirocinanti, il Pronto Ordini ricorda che “l’accertamento in sede disciplinare del mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del dominus esplica effetti fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell’obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare”. In pratica, bisognerà essere in regola con i crediti nel triennio successivo a quello oggetto di sanzione. Fino ad allora, non si potranno avere in studio nuovi tirocinanti.
Il dominus sanzionato, però, potrà chiedere all’Ordine presso cui è iscritto di anticipare l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo nel corso dell’ultimo dei tre anni. Nel caso in cui venisse accertata la regolarità della sua posizione, potrà accogliere i tirocinanti prima della fine del triennio.
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