Non basta il numero di identificazione diverso per avere due soggetti passivi IVA distinti
L’amministrazione tributaria di uno Stato membro non può considerare una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che possiede nel primo Stato come due soggetti passivi IVA distinti, poiché tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale. Non è possibile negare alla succursale, pertanto, il diritto alla detrazione IVA sulle note di addebito emesse da un consorzio di cui la società è membro, ma non la succursale. È questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di ieri, resa sulla causa C-16/17 in relazione agli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE e al principio di neutralità fiscale.
Il caso in esame riguardava una società di diritto tedesco, la quale aveva ottenuto in Portogallo un numero di identificazione fiscale, come soggetto non residente senza stabile organizzazione, per l’acquisizione di quote societarie. Un distinto numero di identificazione fiscale era stato attribuito alla sua succursale portoghese. La società aveva costituito, utilizzando il proprio numero identificativo, un consorzio che, in base alla normativa portoghese, era tenuto a rifatturare i suoi costi ai soggetti che lo avevano costituito. Avendo stipulato anche un contratto di subappalto con la succursale della società tedesca, tuttavia, il consorzio aveva rifatturato i suoi costi indicando il numero identificativo della succursale, la quale aveva portato in detrazione l’IVA assolta.
Nella sentenza la Corte di Giustizia ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la società stabilita in uno Stato membro e la sua succursale situata in un altro Stato membro costituiscono un unico soggetto passivo ai fini IVA, se la succursale non svolge un’attività economica indipendente (es. Corte di Giustizia Ue 23 marzo 2006 causa C-210/04). Poiché la società di diritto tedesco e la sua succursale sono un unico soggetto passivo, il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per il solo fatto che sia stato utilizzato un numero di identificazione fiscale diverso per la costituzione del consorzio e per la rifatturazione dei costi afferenti quest’ultimo.
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