La comunicazione della variazione dei criteri di valutazione non sostituisce l’indicazione in bilancio
L’art. 110 comma 6 del TUIR stabilisce che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Con la sentenza n. 21809, depositata ieri, 7 settembre 2018, la Cassazione ha affermato che la norma presuppone l’avvenuta modifica dei criteri di valutazione e prevede, di conseguenza, un obbligo di comunicazione, sicché non può ad essa attribuirsi una valenza sostitutiva della necessaria specifica indicazione, in sede di redazione del bilancio e della Nota integrativa, dei criteri di valutazione secondo quanto previsto dall’art. 2426 c.c., nonché, eventualmente, dei diversi criteri seguiti in considerazione della riduzione del valore delle merci in rimanenza.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano “con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile” (Cass. n. 23608/2011 e Cass. n. 16429/2011), in tal modo ponendo in specifico rilievo che solo le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri indicati per la valutazione delle merci, debitamente approvato, assumono rilevanza ai fini fiscali, costituendo, quindi, quanto risultante dal bilancio, ove regolarmente tenuto, presupposto necessario ai fini della corretta considerazione di quanto in esso rappresentato.
Nel caso di specie, in sede di accertamento era stato maggiorato il reddito essendo stata rilevata una sottovalutazione delle giacenze finali. Secondo la C.T. Reg., la società aveva omesso si inserire nella Nota integrativa al bilancio e nei verbali delle assemblee qualsiasi indicazione e motivazione della minore valutazione (rectius svalutazione) delle rimanenze finali, circostanza che legittimava l’esclusione di tale valutazione dalle risultanze contabili e fiscali operata dall’Ufficio, anche se era stata accertata una qualche presenza di merce scaduta o in scadenza.
La Cassazione ha stabilito che la comunicazione di cui all’art. 110 comma 6 del TUIR (che era stata trasmessa dalla contribuente entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) non ha valore al fine della corretta individuazione dei criteri di valutazione delle merci, non essendo stata la stessa preceduta dalla specifica indicazione in bilancio e nella Nota integrativa, debitamente approvati dall’assemblea.
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