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La predeterminazione della durata del contratto può integrare la rinuncia del cliente al recesso

/ REDAZIONE

Sabato, 8 settembre 2018

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Con la sentenza n. 21904, depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata in tema di disdetta di un contratto di consulenza.
L’art. 2237, comma 1, c.c. consente al cliente di “recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”.

Risulta che, nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti aveva ad oggetto prestazioni professionali di consulenza del lavoro consistenti in servizio gestione paghe ed una durata biennale, rinnovabile tacitamente in assenza di disdetta entro tre mesi dalla scadenza mediante invio di raccomandata.

Sebbene il cliente avesse comunicato il recesso dopo la scadenza del termine pattuito per la disdetta, la Corte d’Appello aveva ritenuto la comunicazione idonea, ai sensi dell’art. 2237 c.c., a determinare la risoluzione del rapporto.
A parere della Corte di merito, infatti, né l’apposizione di un termine alla durata del contratto né la pattuizione di tacito rinnovo contenuta nello stesso potevano implicare una tacita rinuncia alla facoltà di recesso del cliente.

Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione, la quale, nel cassare, con rinvio, la sentenza impugnata, ha ribadito che:
- la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile;
- anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.
In particolare, secondo la Cassazione, la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto.

Spetterà ora al giudice del rinvio accertare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o, invece, derogare alla predetta facoltà di recesso prima di tale data.

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