Non sempre utilizzabili le intercettazioni del processo penale nel rito tributario
Necessario distinguere fra intercettazioni dichiarate utilizzabili o meno in occasione del processo penale
Un efficace mezzo di prova attraverso il quale la polizia giudiziaria può reprimere i reati tributari consiste nelle intercettazioni telefoniche.
In giurisprudenza è attuale la questione relativa all’utilizzabilità, a fini fiscali, delle risultanze emerse in sede penale. Gli artt. 33 comma 3 del DPR 600/73 e 63 comma 1 del DPR 633/72 ammettono, in via generale, l’utilizzo degli elementi raccolti nel processo penale previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, rilasciabile anche in epoca antecedente alla cessazione del segreto investigativo di cui all’art. 329 c.p.p.
È necessario, però, accordare le richiamate norme con l’art. 266 c.p.p., che ammette la possibilità di disporre intercettazioni, telefoniche o ambientali, per alcuni delitti, fra cui quelli non colposi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41