Adempimenti tributari sospesi per i contribuenti colpiti dal crollo del Ponte Morandi
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 settembre 2018 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018 per i contribuenti colpiti dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso. La sospensione riguarda anche le scadenze derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 31 maggio 2010. Non si procede, invece, al rimborso di quanto già versato.
I beneficiari della misura sono:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova, indicate nell’allegato 1) al decreto stesso;
- i titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, indicati nell’allegato 2) del decreto.
Niente sospensione, invece, per le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6, comma 5 del DLgs. 472/1997.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018. Con successivo decreto del MEF potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori soggetti residenti o con sede legale od operativa nelle zone interessate dall’evento calamitoso del 14 agosto 2018 che potranno beneficiare della sospensione dei termini definita dal DM 6 settembre 2018.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41