Per la dichiarazione fraudolenta conta il rilievo probatorio analogo alle fatture
Rilevano i documenti che hanno l’attitudine, in base alle norme tributarie, a fornire la prova delle operazioni in essi documentate
La condotta incriminata dall’art. 2 del DLgs. n. 74/2000 consiste nell’indicare nella dichiarazione gli elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti condivide con gli altri reati tributari la tutela del medesimo bene giuridico, costituzionalmente tutelato (artt. 2 e 53 Cost.), ma è connotato – insieme a quello complementare di emissione di tali documenti ex art. 8 – da una maggiore gravità essendo privo di qualunque soglia di punibilità correlata all’evasione compiuta.
La nozione di “fatture” e di “altri documenti” è, pertanto, centrale nella qualificazione del reato, in quanto è proprio il loro ...
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