Privilegio «incerto» per l’IVA sui servizi immobiliari
Per il codice civile risulta privilegiato il solo credito dell’Erario per l’imposta relativa alle cessioni di beni con responsabilità solidale del cessionario
I privilegi che assistono i crediti dello Stato relativi all’imposta sul valore aggiunto sono disciplinati, a livello sistematico, dall’art. 62 comma 3 del DPR 633/72.
In base a tale disposizione, i crediti vantati dall’Erario per l’IVA sono dotati di “privilegio generale” sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello di cui all’art. 2778 n. 15) c.c. (adesso n. 19).
Per effetto delle modifiche di cui alla L. 426/75, attualmente la materia è interamente disciplinata anche nel codice civile: l’art. 2752 comma 3 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per le “imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto”.
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