Le fiduciarie partecipano alle procedure competitive fallimentari
La Cassazione, nella sentenza n. 22472 depositata ieri, ha precisato che l’art. 17 comma 3 della L. 55/1990, in tema di divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in ambito fallimentare.
Tale inapplicabilità risulta sorretta dalla affatto specifica e differente finalizzazione delle procedure competitive. Mentre, infatti, la norma richiamata riguarda procedure finalizzate all’approvvigionamento di beni o servizi da parte della Pubblica Amministrazione, le vendite competitive perseguono il fine di convenienza economica delle vendite stesse in rapporto al soddisfacimento dei creditori, da apprezzare avendo riguardo alla presumibile entità del realizzo al netto delle spese di conservazione e di vendita.
Regola attenuata solo in caso di liquidazione di aziende socialmente rilevanti, dove il criterio viene temperato dall’esigenza di conservazione dell’azienda in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali.
Neppure, poi, rileva il fatto che il codice di procedura civile vieti al debitore di fare offerte per l’acquisto dell’immobile assoggettato ad esecuzione, sia per la vendita senza incanto (art. 571 c.p.c.) che per quella con incanto (art. 579 c.p.c.).
Entrambe tali preclusioni, infatti, hanno carattere eccezionale e non possono trovare applicazione rispetto ad altri soggetti in esse non considerati, a meno che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o si configuri, in caso di accordo tra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge.
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