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Servizi immobiliari complessi rilevanti ai fini IVA in Italia

/ REDAZIONE

Martedì, 25 settembre 2018

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L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 2, pubblicato ieri, 24 settembre 2018, ha fornito la propria interpretazione in merito al trattamento ai fini della territorialità IVA da riservare a un servizio complesso costituito dalla concessione a titolo oneroso di un bene immobile ubicato in Italia, destinato ad attività congressuale, congiuntamente alla fornitura di servizi in occasione di eventi sportivi.

Secondo l’Agenzia si applica l’art. 7-quater, comma 1, lett. a) del DPR 633/72, con rilevanza territoriale ai fini IVA della prestazione in Italia, se l’immobile è situato nel territorio dello Stato e se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:
- la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;
- i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Nel principio di diritto formulato dall’Agenzia viene inoltre segnalato che, per interpretare il disposto dell’art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72, è essenziale fare riferimento all’art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (il quale reca la disciplina IVA dei servizi relativi a beni immobili) e ai relativi orientamenti interpretativi comunitari.

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