L’ufficio che non informa il contribuente sulle agevolazioni risarcisce il danno ingiusto
Risponde per danno illecito ex art. 2043 c.c. l’Amministrazione finanziaria che abbia fornito informazioni carenti al contribuente recatosi presso gli Uffici dell’Agenzia per registrare una scrittura privata di cessione di fondo rustico, non avendo illustrato al contribuente gli adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere per godere dei benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina e non avendo indicato la necessità di modificare o integrare l’atto in oggetto.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23163, depositata ieri, confermando la sentenza del giudice di merito. Nel caso di specie, al momento della registrazione della scrittura privata, il contraente, non conoscendo la normativa in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, aveva palesato verbalmente la sua qualità di coltivatore diretto, presentando un certificato INPS privo dei requisiti di legge. L’ufficio aveva registrato l’atto con pagamento dell’imposta di registro fissa, così creando nel contribuente un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio, ma, poi aveva emesso un avviso di accertamento per l’imposta in misura ordinaria.
Pertanto, il contribuente aveva richiesto il risarcimento del danno cagionato dal comportamento omissivo dell’Agenzia, che l’aveva indotto in errore sulla possibilità di godere delle agevolazioni.
La Cassazione precisa che, nel caso di specie, non si tratta di valutare la spettanza del beneficio (per il quale, in concreto, non vi erano le condizioni), ma di verificare la mancata osservanza, da parte dell’Agenzia, di un obbligo di informativa verso il contribuente. Bisogna, quindi, valutare se l’Agenzia ha violato gli obblighi di correttezza e collaborazione secondo il canone comportamentale della buona fede, che deve caratterizzare l’attività della Pubblica Amministrazione.
In questo contesto, la Corte ritiene inammissibile il ricorso dell’Agenzia, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente individuato una condotta negligente dell’Amministrazione per la totale omissione del dovere di informativa e per aver ingenerato nel contribuente, dapprima ammesso al beneficio sulla base della mera dichiarazione orale, l’affidamento sulla non necessità di altri adempimenti per evitare la perdita del beneficio.
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