I fondi pensione immobiliari possono godere dell’esenzione IVA
I fondi pensione, costituiti a norma del DLgs. 124/93, se svolgono un’attività economica volta a ricavare introiti con carattere di stabilità, sono soggetti passivi IVA. Lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 23495 depositata ieri.
A tale esito si giunge guardando non alla nozione civilistica di “esercizio di impresa commerciale” bensì all’art. 9 della direttiva 2006/112/CE che qualifica come “soggetto passivo” ai fini IVA “chiunque pratichi in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati di detta attività”.
Nel caso in esame, laddove gli attivi del fondo pensione consistano in beni immobili, l’attività di gestione del fondo è da identificarsi con quella “di scelta, di acquisto e di vendita degli immobili e con i relativi compiti amministrativi e di contabilità”.
Acclarata la soggettività passiva del fondo pensione, la Cassazione ritiene che, a determinate condizioni, possa applicarsi il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, avente ad oggetto “la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al DLgs. 21 aprile 1993 n. 124”. Resta fermo che si applica il regime di esenzione per i soli fondi corrispondenti alla nozione di “fondi d’investimento” come richiesto dall’art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE.
Dunque, l’esenzione spetterà per il fondo pensione che esercita un’attività economica volta a ricavare introiti con stabilità e che, costituito a norma del DLgs. 124/93, sia equiparabile ad un fondo di investimento.
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