ACCEDI
Sabato, 8 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Non imponibili gli acquisti effettuati dagli Uffici italiani all’estero

/ REDAZIONE

Sabato, 29 settembre 2018

x
STAMPA

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Uffici ministeriali italiani dislocati all’estero possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 72 del DPR 633/72. Le stesse operazioni sono escluse dal meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del medesimo decreto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 15 e 16 pubblicate ieri.

In base all’art. 72 del DPR 633/72, sono soggette al regime di non imponibilità IVA le operazioni di importo superiore a 300 euro effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani.
In linea con quanto affermato nella circolare del 1° agosto 2002 n. 62, la risposta n. 16 di ieri chiarisce che anche gli Uffici ministeriali all’estero, dipendenti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari ex art. 30 del DPR 18/67, possono essere ricondotti nel novero dei soggetti di cui all’art. 72 del DPR 633/72, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità sugli acquisti.

Con la risposta n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che le operazioni effettuate nei confronti dei suddetti Uffici non sono soggette a split payment. Nel documento in esame si premette che lo speciale meccanismo di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 non si applica alle operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA in base agli artt. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72, né alle operazioni per le quali non è previsto l’addebito dell’IVA da parte del fornitore (come le cessioni in regime di non imponibilità ex art. 72 del DPR 633/72).
Per gli Uffici in argomento, l’applicazione dello split payment deve inoltre ritenersi esclusa per esigenze di semplificazione, dovendo tenere conto della speciale autonomia gestionale e finanziaria ad essi riconosciuta.

TORNA SU