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Residenza fiscale in base alla norma interna e alle Convenzioni

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 ottobre 2018

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate a istanza di interpello n. 25 pubblicata ieri, 4 ottobre 2018, precisa:
- in primo luogo, che l’accertamento della residenza fiscale di una persona costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello ordinario;
- in secondo luogo, che la residenza stessa deve essere valutata in base alla normativa interna e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Nella risposta resa (che, data la presunta inammissibilità dell’istanza, ha valore meramente interpretativo), l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma dell’art. 2 comma 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone che per la maggior periodo d’imposta sono iscritte nell’Anagrafe della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In base alla norma interna, quindi, i soggetti che si iscrivono all’AIRE nella seconda metà dell’anno solare risultano ancora residenti ai fini fiscali in Italia con riferimento all’intero periodo d’imposta.

Possono, però, risultare residenti ai fini fiscali in Italia anche i soggetti iscritti all’AIRE per la maggior parte dell’anno solare, nella misura in cui si individui in Italia il domicilio ai sensi del codice civile, inteso come sede principale dei propri affari e interessi.

Secondo la risposta, nei casi di conflitti di residenza è comunque fatto salvo il ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali assumono quali criteri principali quello del luogo di ubicazione dell’abitazione permanente e, in subordine, quelli del centro degli interessi vitali e della dimora abituale.

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