La bancarotta si «ripara» solo prima del fallimento
La Cassazione, nella sentenza n. 44110/2018, ricorda come la c.d. bancarotta “riparata” si configuri, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno.
Sussistono, pertanto, gli estremi della bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta “riparata”, qualora l’attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (cfr. Cass. n. 52077/2014).
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