Cassazione incerta sull’insinuazione del credito dell’attestatore
Condivisibile la soluzione per cui il compenso va riconosciuto, nel passivo del fallimento, anche se il concordato non è stato approvato dai creditori
Il credito del professionista, maturato in relazione all’attività di predisposizione della proposta di concordato preventivo, deve essere ammesso al passivo in prededuzione, e non può disconoscersi, ex post, sindacando il risultato delle prestazioni eseguite, o la concreta utilità per la procedura.
È questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22467/2018.
La soluzione è condivisibile, in quanto ispirata, oltre che ai principi giuridici, anche al buon senso: al professionista deve essere riconosciuto il credito per la prestazione compiuta.
Se non che, l’anomalia si registra in un altro intervento della Corte di Cassazione (n. 22785/2018), coevo a quello che qui si annota e riguardante le medesime parti, in cui i giudici della Suprema Corte ...
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