Tax credit sale cinematografiche, integrativa per ciascun anno di omessa indicazione nel quadro RU
Con la risposta ad interpello n. 47 del 23 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai rimedi in caso di omessa compilazione del quadro RU con riferimento al “vecchio” credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche dall’art. 20 del DLgs. 26 febbraio 1999 n. 60 e dal DM 22 settembre 2000 n. 310 e successive modifiche.
L’associazione istante rappresenta che, pur in presenza dei requisiti sostanziali e procedurali per usufruire del citato credito d’imposta, la stessa “non ha fatto mai valere, né utilizzato questo credito, prima dell’esercizio 2017, non compilando il quadro RU delle dichiarazioni fiscali annuali”.
L’Agenzia, dopo aver riepilogato nel dettaglio il quadro normativo, evidenzia che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è maturato e in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo) non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione (a differenza di quanto avverrebbe laddove tale indicazione fosse prevista a pena di decadenza, impedendo altresì la presentazione di successive dichiarazioni integrative).
Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione, l’omessa compilazione del quadro RU deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (a riguardo, viene citata la circolare n. 13/2017 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, considerata di valenza generale).
Nel caso di specie, dunque, l’associazione potrà presentare tre dichiarazioni integrative, una per ciascuno degli anni (2014, 2015, 2016) in cui è stata omessa la compilazione del quadro RU, inserendo, in ognuna, il credito dell’anno di riferimento e quello che residua dall’anno precedente (ad esempio, nella dichiarazione integrativa per il 2015, il credito d’imposta maturato e non utilizzato in quell’anno, nonché quello derivante dal 2014), seguendo le istruzioni proprie del relativo modello dichiarativo. Si avranno, così, tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere spesi in compensazione dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
Si ricorda, inoltre, che l’omessa indicazione del credito in dichiarazione costituisce pur sempre una violazione, seppure di natura formale. Alla stessa, quindi, è applicabile la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97 (oggetto di possibile ravvedimento).
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