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Nella sanzione per il trasporto irregolare di titoli rileva il valore reale

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 ottobre 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 25328/2018, interviene sull’art. 8 commi 1-3 del DLgs. 195/2008, ai sensi del quale chi non si avvale dell’oblazione prevista dall’art. 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto di contestazione.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, udito il parere della Commissione di cui all’art. 1 del DPR n. 114/2007, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il decreto di cui sopra è adottato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla “data in cui riceve i verbali di contestazione” (precisazione inserita dall’art. 11 comma 8 lett. c) del DL 17/2012 convertito).

In tal modo – afferma la Suprema Corte – è stato reciso ogni ambiguo collegamento tra il termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio e l’iniziativa difensiva del trasgressore. Punto di riferimento per l’adozione del provvedimento è la ricezione del verbale da parte del Ministero.
È evidente, dunque, che il termine perentorio per l’adozione del provvedimento decorre soltanto dalla data in cui è avvenuta la rituale trasmissione prevista (con termine ordinatorio) dalla disposizione citata.

A nulla rileva, invece, la conoscenza della contestazione avvenuta aliunde. Né potrebbe essere diversamente, giacché, in presenza di un termine perentorio, il dato di decorrenza dell’attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo e interno all’Amministrazione.

In tema di infrazioni valutarie, inoltre, ai fini della quantificazione della sanzione in relazione alla importazione o esportazione di titoli e valori mobiliari, occorre tenere conto del valore reale e non del valore nominale dei titoli.

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