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Domenica, 9 novembre 2025

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Non sequestrabili i conti di società terze anche se gestite dall’amministratore della fallita

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 ottobre 2018

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A fronte della contestazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, con ricorso alla misura cautelare reale del sequestro di somme di denaro, la Cassazione, nella sentenza n. 48625 depositata ieri, precisa in primo luogo che, se è ben vero che tale provvedimento, ove finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario, può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, ciò, tuttavia, presuppone che vi siano indizi tali da rendere ragione del fatto che realmente il denaro di provenienza illecita, perché sottratto alle casse dell’ente imprenditoriale fallito, sia entrato nella disponibilità della persona fisica o giuridica terza rispetto al reato, accrescendone il relativo patrimonio.

Infatti, prima ancora di occuparsi della natura della confisca del denaro, è necessario stabilire che questo rappresenti effettivamente il profitto del reato, per tale dovendosi intendere il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.

Non è, quindi, possibile disporre tale misura sui conti correnti di società terze, per quanto gestite dal medesimo amministratore della società fallita, in mancanza di elementi fattuali dai quali inferire che le somme distratte fossero effettivamente pervenute nella disponibilità di tali società.

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