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Dall’INPS chiarimenti sulla documentazione per le aziende edili esonerate dai ticket di licenziamento

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 ottobre 2018

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Con il messaggio n. 3933 di ieri, l’INPS interviene a fornire ulteriori chiarimenti in riferimento alla documentazione che le aziende edili esonerate dai ticket di licenziamento sono tenute a presentare alle strutture territoriali.

Nel merito, l’art. 2, comma 34 della L. 92/2012 prevede, tra le esclusioni dall’erogazione dei ticket di licenziamento, le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per i casi di completamento delle attività e di chiusura del cantiere. L’INPS, nel ribadire che per l’effettiva vigenza dell’esonero è necessario che si verifichi il completamento delle attività e la chiusura del cantiere, a prescindere dalla omessa e/o errata esposizione dei codici nel flusso UniEmens, specifica i documenti che le aziende devono presentare per dimostrare di avere diritto all’esonero.

In assenza di altra documentazione, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. È fatta salva l’ipotesi in cui al momento del licenziamento il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
L’INPS specifica che entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore o, se trasmessi via posta, è necessario produrre una copia della relativa raccomandata.

La documentazione illustrata potrà essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale e le strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il monitoraggio, segnalando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”.

Prima dell’emissione di un’eventuale diffida, le strutture territoriali inviteranno le aziende edili a produrre la suddetta documentazione, mentre in caso di diffide già emesse non si darà corso alle operazioni di recupero.

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