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Estensione del giudicato a una pluralità di periodi contributivi oggetto di diversi giudizi

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 ottobre 2018

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Con la sentenza n. 27009, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di capacità espansiva del giudicato esterno rispetto ad una pluralità di periodi contributivi oggetto di diversi giudizi tra le stesse parti.
Nel caso specifico, tra le stesse parti, era intercorso un primo giudizio relativo all’opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto una delle quattro rate annuali relative alla contribuzione per gli anni 2000-2005 e un ulteriore giudizio relativo a cartella di pagamento avente ad oggetto le altre tre rate annuali relative ai medesimi anni.

Tutte e due le cartelle erano fondate sul medesimo accertamento dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per l’attività di consulenza svolta in favore di un determinato CAAF. Il soggetto obbligato aveva però negato, in entrambi i giudizi, che per lui sussistesse tale obbligo, essendo lo stesso già iscritto alla Gestione separata lavoratori autonomi e non ricorrendo i presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti.

L’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti era stata accertata dal primo dei due giudizi e la sentenza era passata in giudicato.

La questione che quindi si poneva nel secondo giudizio, sottoposta all’esame della Corte, era se il giudicato formatosi all’esito del primo giudizio potesse estendersi anche alla questione oggetto del secondo giudizio, con la conseguenza che l’INPS, anche in questo caso, non potesse pretendere l’iscrizione presso la Gestione commercianti, né il pagamento dei contributi oggetto della cartella opposta in quella sede.
Nella specie, la Cassazione ha riconosciuto la capacità espansiva del giudicato. La Suprema Corte ha infatti rilevato che la statuizione del primo giudizio era relativa alla qualificazione giuridica dell’attività svolta dal preteso obbligato idonea a negare l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. Di conseguenza risultava definitivamente accertata la carenza del requisito necessario all’iscrizione, rispetto al quale – secondo la Corte – “può dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo”.
Non potendosi pertanto ritenere dovuta la contribuzione relativa alla Gestione commercianti pretesa dall’INPS, la Cassazione ha definito il secondo giudizio annullando la cartella di pagamento opposta in quella sede.

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