I report dei parcometri sono documenti contabili
Per i gestori di impianti di parcheggio è necessaria la conservazione dei c.d. “report di scassettamento”, vale a dire il documento stampato che rileva “la somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione ed il valore complessivo storico e della memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici”.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 48 pubblicata ieri, sulla base del fatto che i suddetti “report” rientrano tra le scritture contabili per le quali vi è l’obbligo di tenuta e conservazione a norma dell’art. 22 del DPR 600/73.
È ininfluente, secondo la risposta fornita ieri, la circostanza che, per i distributori automatici, sia stato introdotto con il DL 193/2016 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Le nuove previsioni del DL 193/2016, infatti, non riguardano i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 116/2016).
Il DM 30 luglio 2009, ha tra l’altro stabilito che l’esercente è tenuto ad annotare anche “l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo (...) relativo all’emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione”.
Dunque, pur in assenza di un vero e proprio giornale di fondo all’interno degli apparecchi, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni similari a quelle che dallo stesso deriverebbero, “assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di «scassettamento») che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza”.
Di qui, l’applicabilità anche alla fattispecie descritta degli obblighi di cui all’art. 22 del DPR 600/73, relativi all’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali.
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