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L’omessa segnalazione delle irregolarità non preclude il recupero delle differenze contributive

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 ottobre 2018

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La mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell’INPS, non costituisce una violazione procedimentale tale da precludere all’INPS di recuperare le differenze contributive rispetto agli sgravi fruiti.
Lo ha specificato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27108, pubblicata ieri.

Nel caso in esame, l’INPS aveva trasmesso una nota di rettifica senza segnalare la specifica irregolarità verificatasi, consistente nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità precedenti.
Per la Corte d’appello vi sarebbe stata in particolare violazione dell’art. 7 del DM 24 ottobre 2007 (oggi abrogato), cioè dell’obbligo dell’ente previdenziale di indicare con precisione l’irregolarità sussistente, concedendo all’interessato il termine di quindici giorni per rimediare (obbligo oggi previsto dall’art. 4 del DM 30 gennaio 2015).
L’omessa segnalazione delle irregolarità sussistenti, secondo la Corte di merito, sarebbe stata in sé ostativa al recupero delle differenze contributive.

Non è stata dello stesso avviso la Corte di Cassazione, la quale ha, sì, confermato la sussistenza di un tale obbligo a carico dell’INPS, ma ha escluso che dalla violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale possa derivare l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi.
Semmai, secondo la Cassazione, la violazione in questione può comportare una responsabilità risarcitoria dell’INPS per l’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l’inadempimento dell’ente ha comportato causalmente un tale danno.

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