Il Piano di formazione antiriciclaggio non modifica il numero di crediti FPC delle materie obbligatorie
Il CNDCEC, con l’informativa n. 88/2018, ha precisato che il Piano di formazione antiriciclaggio per gli iscritti agli Ordini e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali non apporta alcuna modifica al numero di crediti formativi da acquisire nelle materie obbligatorie.
Di conseguenza, gli iscritti che intendo assolvere l’obbligo formativo imposto dall’art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2007 possono farlo:
- attraverso eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali, acquisendo in tal caso anche i crediti in materie obbligatorie;
- partecipando ad eventi organizzati da altri enti, ottenendo attestazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo formativo ai soli fini della normativa antiriciclaggio, ma non ai fini della formazione professionale continua (FPC).
In relazione al questionario approntato per fornire agli Ordini un valido strumento per lo svolgimento dell’attività di controllo ad essi assegnata dall’art. 11 del DLgs. 231/2007 (da compilare annualmente da parte degli iscritti), inoltre, si evidenzia come la mancata comunicazione, ad oggi, del prescritto parere del Comitato di sicurezza finanziaria sulle regole tecniche proposte, determini incertezza, da un lato, sulla corretta compilazione del questionario da parte degli iscritti e, dall’altro, sulla raccolta ed elaborazione dei dati da parte del CNDCEC ai fini della comunicazione da effettuare al MEF entro il 30 marzo 2019.
Si invita, quindi, a procedere alla raccolta dei dati mediante l’utilizzo del questionario già inviato agli Ordini lo scorso anno. Questionario che dovrà essere compilato dagli Ordini e trasmesso al Consiglio entro il 28 febbraio 2019.
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