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«Vecchia» riqualificazione degli atti ancora operante

/ REDAZIONE

Mercoledì, 14 novembre 2018

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La Cassazione – nella sentenza n. 29084 depositata ieri – continua a ritenere innovativa e, quindi, non retroattiva, la nuova versione dell’art. 20 del DPR 131/86 introdotta dall’art. 1 comma 87 della L. 205/2017.

Di conseguenza, la Suprema Corte conferma l’operato della Commissione tributaria regionale Lombarda che, applicando il “vecchio” art. 20 del DPR 131/86 (a un atto anteriore al 1° gennaio 2018) aveva riqualificato in cessione di azienda il conferimento di ramo d’azienda seguito (lo stesso giorno) dalla cessione totalitaria della partecipazione nella conferitaria operata dalla conferente, richiedendo l’imposta di registro proporzionale invece che fissa.

Secondo i giudici di legittimità, il previgente art. 20 del DPR 131/86 non era norma antielusiva, né norma sulla simulazione, ma disposizione che imponeva, nell’applicazione dell’imposta di registro, di qualificare l’atto o i molteplici atti collegati in ragione della loro “intrinseca portata”.
Pertanto, l’esame della causa concreta perseguita dalle parti con molteplici contratti collegati consentiva di applicare l’imposta di registro considerando non i singoli contratti effettivamente stipulati dalle parti (conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni, nel caso di specie) bensì il “risultato economico complesso” realizzato mediante la “pluralità coordinata di contratti”.

Questa operazione, che valorizza gli effetti economici dei contratti, oggi, può essere operata solo facendo applicazione dell’art. 10-bis della L. 212/2000, cui espressamente rinvia l’art. 53-bis del DPR 131/86, mentre l’attuale art. 20 del DPR 131/86 espressamente esclude un riferimento ad elementi estranei all’atto o a contratti collegati nell’interpretare l’atto portato alla registrazione.

Tuttavia, secondo la Cassazione, le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 87 della L. 205/2017 non hanno natura interpretativa, come sarebbe desumibile anche dalla lettera normativa, che parla di “modificazioni” all’art. 20. Pertanto, conclude la Corte, il nuovo art. 20 trova applicazione solo agli atti stipulati dal 1° gennaio 2018, mentre gli atti antecedenti restano riqualificabili secondo le antiche abitudini. 

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