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Distinte cessioni di azienda e di rimanenze riqualificabili in unica cessione aziendale

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 novembre 2018

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Il previgente art. 20 del DPR 131/86 consentiva all’Ufficio di riqualificare come unico negozio di cessione di azienda i plurimi negozi con cui fosse stato ceduto il ramo d’azienda e, separatamente le giacenze di magazzino, a prescindere dall’accertamento di un intento elusivo. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 29294, depositata ieri.

Da un lato, la Suprema Corte argomenta ragionando sulla base imponibile dell’imposta di registro: in caso di cessione d’azienda, l’art. 51 comma 4 del DPR 131/86 consente all’Ufficio, nel verificare la correttezza del valore aziendale dichiarato dalle parti, di considerare “il valore complessivo dei beni che compongono l’azienda” a prescindere, quindi, da quelli che effettivamente siano stati oggetto del contratto di cessione.

In secondo luogo, i giudici di legittimità fanno applicazione del previgente art. 20 del DPR 131/86, affermando che tale norma impone di considerare la nozione di azienda in senso funzionale, sicché potrà essere considerato autonomamente, ai fini dell’imposizione, solo il bene che non possa considerarsi funzionale all’esercizio dell’impresa condotta in quell’azienda o che la volontà delle parti abbiano espressamente escluso dalla fattispecie negoziale: in tutti gli altri casi, l’imposizione non può essere frazionata e la “fattispecie negoziale sarà considerata fiscalmente come cessione d’azienda, indipendentemente da cosa le parti hanno scritto in contratto”.

In questo contesto, quindi, non rileva il fatto che il contratto di cessione di azienda non comprendesse il magazzino ed i ricambi, oggetto di successivi contratti, atteso che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, non è ciò che le parti hanno scritto, ma ciò che esse “hanno effettivamente realizzato col complessivo regolamento negoziale adottato anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese”.

Inoltre, l’applicazione dell’imposta di registro, avendo ad oggetto l’atto come negozio e non l’atto come documento, deve considerare gli effetti giuridici complessivamente realizzati anche da una pluralità di atti distinti.

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