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Compenso per lo straordinario con continuità da computare nella retribuzione globale di fatto

/ REDAZIONE

Sabato, 17 novembre 2018

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Il compenso per lavoro straordinario deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita dal lavoratore ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti che a questo parametro fanno riferimento se la prestazione lavorativa in orario straordinario ha i caratteri di sistematicità sistematicità e continuità.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29642, depositata ieri.

Nella specie, il lavoratore aveva rivendicato differenze retributive per incidenza dello straordinario continuativamente prestato sugli istituti di tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti (Rol).

La Suprema Corte, nel decidere la controversia, ha preliminarmente ribadito l’inesistenza nell’ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione. Ciò comporta – come ha precisato anche altre volte la Cassazione – che l’individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte (legale o contrattuale) che lo disciplina.

Nello specifico, la fattispecie era regolata dal CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e alla installazione di impianti del 7 maggio 2003.
Esaminando la disciplina dei singoli istituti retributivi rivendicati dal lavoratore, la Suprema Corte ha ritenuto che il parametro preso a riferimento per la loro determinazione fosse la “retribuzione globale di fatto”.
Pertanto, poiché nella specie era incontestato che il lavoro straordinario fosse stato reso con continuità, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano computato il compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione globale di fatto corrisposta ai fini degli istituti retributivi indiretti rivendicati.

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