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Per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte conta l’ultimo atto di una serie coordinata

/ REDAZIONE

Sabato, 17 novembre 2018

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Quando il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si articola attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti un’operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, esso si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l’ultimo atto dispositivo. Tale principio, già affermato più volte dalla giurisprudenza, è stato ripreso ieri dalla Cassazione nella sentenza n. 51837.

Nel caso di specie, l’operazione fraudolenta era iniziata con una fusione simulata di una srl in altra società, ma è, poi, proseguita con l’assegnazione all’unico socio dei beni immobili simulatamente confluiti nel patrimonio della incorporante, all’atto della sua messa in liquidazione, e con la costituzione su di essi di un trust da parte del socio stesso. Lo stesso soggetto ha, infine, assunto il ruolo di trustee per la gestione del trust costituito al fine di non intestare a se stesso i residui beni immobili.

Per i giudici di legittimità è indubbio che la pluralità di condotte funzionali al perseguimento dell’illecito scopo, preso di mira dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000, integra un unico reato, e non una pluralità di reati (reato continuato ex art. 81 c.p.).

Ne consegue che il compimento di una serie coordinata di atti simulati o fraudolenti, costituenti un’operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, pospone la consumazione del reato al momento della commissione dell’ultimo di essi (nel procedimento in esame rappresentato dall’assunzione della qualità di trustee). E da questa stessa data inizia a decorrere il termine di prescrizione.

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