Bancarotta preferenziale per la trasformazione del credito da chirografario in privilegiato
La Cassazione, nella sentenza n. 51861/2018, ha precisato che, in tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’art. 216 comma 3 parte seconda del RD 267/1942 la condotta di una impresa in stato di decozione che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare e li utilizzi per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest’ultima verso l’impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.
Il concetto di simulazione di cui alla norma in questione non deve essere inteso in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare tanto le condotte che realizzano la costituzione fittizia di un titolo preferenziale quanto quelle che trasformano un credito chirografario in credito assistito da cause di prelazione con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza; entrambe tali condotte, infatti, producono il medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum (cfr. Cass. n. 16688/2004).
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