Art bonus non per tutte le attività della fondazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 78, fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all’Art bonus, occupandosi della spettanza dell’agevolazione con riferimento alle erogazioni liberali effettuate in favore di una fondazione che si occupa di numerose attività.
Nel caso di specie, la fondazione istante riteneva di poter essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica” e, conseguentemente, di poter essere destinataria di erogazioni liberali che danno diritto all’Art-bonus dirette al sostegno della propria attività istituzionale.
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, che la fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non possa essere considerata, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, istituto della cultura ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 secondo il quale “sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”.
Pertanto, sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus solamente le erogazioni liberali destinate alla fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati, ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della fondazione.
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