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ACE della stabile organizzazione in base al fondo di dotazione virtuale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 novembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 86 del 27 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di determinazione dell’ACE per una stabile organizzazione italiana di una società non residente risultante da una fusione transfrontaliera (operazione con la quale una società belga aveva incorporato una società italiana, mantenendo in Italia la struttura produttiva che è venuta così a qualificarsi come sua stabile organizzazione). La fusione ha avuto effetto dal 31 dicembre 2011 (e, pertanto, da una data successiva a quella fissata dall’art. 1 del DL 201/2011 per il computo degli incrementi patrimoniali, rappresentata dal termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate:
- in via generale, per le stabili organizzazioni la base di partenza su cui commisurare gli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini dell’ACE è rappresentata dal minore tra il fondo di dotazione contabile e il fondo di dotazione che si considera congruo ai fini fiscali (quest’ultimo pari a zero nella situazione esaminata dalla risposta);
- nello specifico caso, tuttavia, visto che la stabile organizzazione è sorta con la fusione per incorporazione della società italiana, dalla quale la S.O. ha ereditato attività e passività, è possibile prendere come dato di partenza il patrimonio netto della società stessa al 31 dicembre 2010.

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