L’iscritto nell’elenco speciale non può essere socio professionista della STP
Il soggetto iscritto nell’elenco speciale può partecipare a una STP in qualità di socio di investimento ovvero di socio che fornisca mere prestazioni tecniche, ma non come socio professionista. Il CNDCEC ha fornito il chiarimento con il Pronto Ordini n. 55/2018.
Il Consiglio nazionale ricorda che, in base all’art. 34 comma 8 del DLgs. 139/2005, l’iscrizione nell’elenco speciale riguarda chi non può esercitare la professione perché incompatibile.
Per quanto riguarda le società tra professionisti, la L. 183/2011 dispone che l’atto costitutivo debba prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. L’atto costitutivo deve poi prevedere l’ammissione in qualità dei soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, eccetto i non professionisti ammessi in qualità di socio per finalità di investimento o per prestazioni tecniche. Ancora, in base al DM 34/2013 per società tra professionisti o per società professionale s’intende la società avente a oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.
In relazione alle professioni regolamentate, il DPR 137/2012 precisa inoltre che sono tali le attività o l’insieme di attività il cui esercizio è consentito solo dopo iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
In virtù del citato art. 34 comma 8 del DLgs. 139/2005, “in forza del quale – si legge nel P.O. – l’iscritto nell’elenco speciale non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione”, e valutate le previsioni normative e regolamentari sulle STP, come anticipato il CNDCEC ritiene gli iscritti nell’elenco speciale possano fare parte di una STP, ma solo in qualità di soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche.
Sempre in tema di STP, con il P.O. n. 180/2018 è tornato sui requisiti, fornendo chiarimenti sulle azioni che l’Ordine deve porre in essere per regolarizzare l’iscrizione di società tra professionisti che non presentano la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote (si veda “STP con maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote” del 6 novembre).
Nel dettaglio, in caso d’iscrizione di una società priva dei requisiti, si deve verificare se si può procedere all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della L. 241/90. Decorso, invece, il termine di 18 mesi, l’Ordine dovrà rilevare la mancanza dei requisiti a seguito delle verifiche periodiche effettuate ex artt. 12, lett. e) e 34, comma 2 del DLgs. 139/2005.
In caso di requisiti mancanti, l’Ordine dovrà invitare la STP a ristabilire nel termine perentorio di sei mesi la prevalenza dei soci professionisti. Se la STP non adempie nel termine, l’Ordine potrà procedere alla cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo, osservate le forme ex art. 11 del DM 34/2013.
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