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Ricognizione di debito soggetta a imposta di registro fissa

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 novembre 2018

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Nello Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 118-2018/T, viene esaminata l’evoluzione giurisprudenziale in tema di tassazione del riconoscimento di debito ai fini dell’imposta di registro.
In particolare, lo Studio si sofferma sull’ordinanza della Corte di Cassazione 11 gennaio 2018 n. 481, con la quale è stata affermata la tassazione in misura fissa (200 euro), ex art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86, della ricognizione di debito enunciata in un decreto ingiuntivo.

Secondo la pronuncia, infatti, la ricognizione di debito ha efficacia di mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente, sicché, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, non è corretto assoggettarla all’imposta di registro del 3% a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Inoltre, la Corte aggiungeva che, nel caso esaminato, l’operazione sottostante era già risultata soggetta a IVA, sicché, in caso di registrazione, l’imposta di registro andava applicata in misura fissa per il principio di alternatività IVA-registro.

Il Notariato rileva l’importanza della pronuncia, in quanto afferma che la ricognizione di debito ha solo effetti dichiarativi, insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente e incapaci, quindi, di determinare una variazione patrimoniale che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale.

Pertanto, l’applicazione dell’imposta di registro fissa a questo tipo di atti prescinde dall’applicabilità del principio di alternatività IVA-registro e andrebbe affermata anche con riferimento a ipotesi particolari come i riconoscimenti di debito nell’ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi di impresa

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