Prestazioni con pagamenti rateizzati soggette a IVA alla scadenza di ciascun periodo
In caso di prestazioni di servizi che comportano il versamento di acconti o pagamenti successivi, ai fini dell’IVA, l’operazione si intende effettuata, e l’imposta si considera esigibile, non alla data in cui la prestazione è eseguita, bensì al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti effettuati.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-548/17 (Baumgarten sports & more).
Secondo i giudici, il principio enunciato si ricava dal combinato disposto degli articoli 63 e 64 della direttiva 2006/112/CE e sembra potersi applicare anche a una prestazione di intermediazione resa da un’agenzia sportiva la quale, avendo negoziato il trasferimento di un giocatore professionista a una società calcistica per un certo numero di stagioni, viene remunerata da una provvigione rateizzata su base semestrale, e subordinatamente al permanere di alcune condizioni.
Nel caso specifico, è previsto che la provvigione sia versata all’agenzia sportiva fintantoché sussista il contratto tra giocatore e società calcistica e il calciatore rimanga titolare della licenza concessa dalla Lega calcio di riferimento.
In tale ipotesi, dunque, l’IVA deve considerarsi esigibile al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti effettuati dalla società calcistica e non alla data della prestazione di intermediazione.
Tuttavia, secondo quanto precisato dalla Corte, spetta al giudice nazionale verificare che l’operazione possa qualificarsi come prestazione che comporta versamenti di acconti o pagamenti successivi.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41