Soggetto a IVA il servizio di illuminazione con lampade votive gestito dal Comune
Il servizio di illuminazione elettrica mediante lampade votive all’interno dei cimiteri costituisce attività soggetta ad IVA anche laddove la stessa sia svolta da un Comune. Pertanto, in relazione a tale attività, anche un ente pubblico è considerato soggetto passivo ai fini dell’imposta.
Il chiarimento è stato fornito con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 4, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’Agenzia precisa che, sia in base alla disciplina nazionale (art. 4 comma 5 del DPR 633/72), sia in base alla normativa comunitaria (art. 13 della direttiva 2006/112/CE), l’attività di erogazione di energia elettrica si presume svolta nell’esercizio d’impresa, anche quando il fornitore del servizio sia un ente di diritto pubblico.
A conferma di ciò, si osserva che, secondo la normativa nazionale, il servizio di illuminazione con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente da un Comune nei confronti degli utenti rientra nella categoria dei servizi pubblici locali a domanda individuale di cui al n. 18 del DM 31 dicembre 1983.
La rilevanza ai fini IVA dell’attività in argomento, peraltro, è stata ribadita anche in via di prassi dall’Amministrazione finanziaria, con C.M. n. 9 del 14 giugno 1993.
Pertanto, l’ente locale che esercita il servizio di illuminazione mediante lampade votive è tenuto, in quanto soggetto passivo IVA, ad adempiere i relativi obblighi ai fini dell’imposta, compreso l’obbligo di versamento dell’IVA all’Erario.
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