Via libera ministeriale per lo sconto INAIL 2018 alle imprese artigiane
Con il DM 11 ottobre 2018, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato nella misura del 7,09% lo sconto sui premi assicurativi dovuti per il 2018 (tramite autoliquidazione INAIL), spettante alle imprese artigiane che nel biennio 2016/2017 non hanno avuti infortuni sul lavoro.
Si tratta dunque di un valore inferiore rispetto a quello determinato lo scorso anno, pari allo 7,22% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2017.
Con riferimento al decreto di ottobre 2018, si evidenzia che la misura della riduzione in argomento era già stata individuata lo scorso mese di luglio con la determinazione INAIL n. 330/2018 e trova applicazione conformemente alla disciplina dettata dai commi 780 e 781 dell’art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).
Ai sensi di tale disposto normativo, infatti, la riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal DLgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore.
Inoltre, la disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007 stabilisce che per fruire dello sconto dei premi INAIL, le suddette aziende devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro.
Infine, costituisce ulteriore requisito non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
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