Energia elettrica con IVA ordinaria per le parti comuni condominiali
Non è applicabile l’aliquota agevolata, mancando l’uso «domestico», anche se i condomini hanno natura prevalentemente residenziale
Non è applicabile l’aliquota agevolata del 10% alle forniture energetiche necessarie per il funzionamento delle parti comuni dei condomìni, anche se questi hanno natura “prevalentemente residenziale”. Ne ha dato conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 3 pubblicata ieri.
Il quesito riguardava la possibile applicazione dell’aliquota ridotta per l’energia utilizzata per l’illuminazione comune, l’apertura del cancello elettrico, gli ascensori, ecc.
Sulla base di quanto dispone il n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è soggetta ad aliquota pari al 10% la fornitura di “energia elettrica ad uso domestico”. Secondo l’istante tale requisito poteva essere soddisfatto
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