Sanzioni ridotte per violazioni della privacy entro il 18 dicembre
Con un comunicato stampa pubblicato ieri il Garante della Privacy ha ricordato che scade il prossimo 18 dicembre la possibilità di oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta.
Si ricorda che l’art. 18 del DLgs. 101/2018 ha introdotto la possibilità di versare una somma pari a due quinti del minimo edittale per i procedimenti sanzionatori riguardanti determinati illeciti amministrativi stabiliti dal previgente Codice della Privacy entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso DLgs. 101/2018 e quindi, appunto, entro il prossimo 18 dicembre (si veda “Contestazioni pendenti sulle violazioni della privacy con sanzioni ridotte” del 2 ottobre 2018).
Può usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante chi ha ricevuto, entro il
25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della L. 689/1981, relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis del Codice. Tale facoltà non è ammessa qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante.
Nei mesi scorsi il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. Nelle FAQ sul tema è specificato che il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA” il cui numero di conto corrente è 871012; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41