Il Regno Unito può revocare unilateralmente la richiesta di Brexit
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-621/18, ha affermato che il Regno Unito può decidere unilateralmente di revocare la notifica dell’intenzione di uscire dall’Unione europea ai sensi dell’art. 50 del TUE.
Come messo in luce anche nel comunicato stampa che ha accompagnato la sentenza, la revoca della notifica effettuata dal Regno Unito è ammessa sino a che l’accordo concluso tra Unione europea e Regno Unito non diviene efficace o, comunque, sino al termine del periodo di due anni dalla data in cui il regno Unito ha notificato la propria intenzione di fuoriuscita dalla Ue (il 29 marzo 2017).
La base giuridica della decisione della Corte Ue risiede nel fatto che l’art. 50 del TUE non si esprime, né in senso positivo né in senso negativo, in merito alla possibilità per uno Stato membro di revocare la suddetta notifica.
Non essendo la possibilità di revoca espressamente disciplinata dal diritto dell’Unione europea, dunque, resta ferma la decisione sovrana di uno Stato di mantenere la propria posizione di Stato membro dell’Unione. La notifica dell’intenzione di uscita dall’Unione non ha, difatti, né sospeso né alterato lo status di Stato comunitario del Regno Unito.
In conseguenza della sentenza, le tre opzioni che possono verificarsi sono: la fuoriuscita del Regno Unito con un accordo; la fuoriuscita senza un accordo; la revoca della notifica dell’intenzione di uscire dalla Ue.
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